Grafologia Giudiziaria
Uno degli ambiti in cui opera la scienza grafologica è quello forense.

Come indicato nel D.L. del 14/01/1991 il termine Grafologo Forense  viene sostituito con Esperto in analisi e comparazione della grafia.

Il Grafologo, o Esperto in analisi e comparazione della grafia per ottemperare al proprio incarico va ad analizzare  di uno scritto, il movimento, il gesto, il dinamismo e in parte la personalità dello scrivente oggetto di verifica per appurare la natura neurofisiologica e temperamentale che ha prodotto il tracciato grafico. E’ da  sottolineare che in materia peritale non si può parlare di personalità  grafica dell’ autore  dello  scritto in esame, ciò non solo non è richiesto ma è ritenuto da alcuni vietato dalla legge. La sostanziale differenza con il  metodo calligrafico è che quest’ultimo si limita ad  operare un confronto prevalentemente formale fra lettere omografe.

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Il perito (o consulente tecnico) riveste  la figura, prevista dalla giurisprudenza, di ausiliario del giudice o difensore tecnico della parte, il suo incarico è frequentemente quello di verificare firme, sottoscrizioni  su assegni, cambiali, testamenti, lettere anonime o verificare la capacità di intendere e volere, fino ad arrivare più fantasiosamente ad analizzare  scritte su muri e quant’altro.
Da ciò di deduce che esso  non opera solo nell’ ambito del processo giudiziario ma anche nel settore privato e in ambito stragiudiziario.
L’ Esperto in analisi e comparazione della grafia, nel nostro caso il grafologo, potrà essere chiamato ad assolvere il suo lavoro sia in ambito civile che penale, in entrambi i casi egli deve rispondere ad un quesito e per farlo nella maniera più corretta   deve oggettivare le sue risultanze. Come per ogni scienza anche la grafologia ha i suoi limiti che non sono da ricercare nel metodo, ma dalle variabili che contraddistinguono ogni singolo caso, come ad esempio un documento usurato dal tempo, o la mancanza di soddisfacenti documenti in comparazione ed altro. Non sempre si ha la possibilità di arrivare ad una conclusione certa “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma ciò non toglie che il si debba procedere sempre con chiarezza procedurale, dimostrativa ed espositiva.
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