I GRADI DI GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE

Giudice di pace

Tribunale
(Corte di Assise) 

 Corte di appello
(Corte di Assise di Appello) 

 Cassazione
(solo per questioni di legittimità)

Il grafologo peritale può essere nominato sia nelle cause civili che nei procedimenti penali: nelle prime viene detto “consulente” (“Consulenza Grafologica”), nelle seconde “consulente” oppure “perito”.

Se nominato da un giudice vale l’appellativo di Perito (nel procedimento penale) e redigerà una Perizia Grafologica (o tecnica grafologica o altro), se il soggetto da cui si è incaricati è invece un Pubblico Ministero, o Giudice delle indagini preliminari l’appellativo rimane “consulente”, perchè nel procedimento penale il Pm o il G.i.P , sono parti nel processo.

Le distinzioni nell’appellativo tra perizia e consulenza si riferiscono in sostanza al medesimo mezzo di prova, che consiste in indagini, valutazioni di natura tecnica e specifica della materia (nel nostro caso in ambito grafologico)  (art. 22o c.p.p.) che vengono disposte dal Giudice e dalle altre altri del procedimento stesso.

 

Approfondimenti

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